(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto del tributo e soggetti passivi 1. E' istituito il tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo si applica per il deposito in discarica dei seguenti rifiuti: a) rifiuti dei settori minerario, estrattivo, metallurgico, edilizio e lapideo; b) rifiuti speciali e tossici nocivi; c) rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani; d) residui e sovvalli. 2. Il tributo dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento,: a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo; b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia. 3. Il tributo dovuto altresi' da chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva, fermo restando l'obbligo di bonifica e rimessa in pristino dell'area, e da chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva. 4. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva, tenuto in solido agli oneri di bonifica e alla rimessa in pristino dell'area nonche' al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, prima della constatazione delle violazioni di legge.