(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Oggetto del tributo e soggetti passivi
 
  1. E' istituito il tributo provinciale per il deposito in discarica
dei  rifiuti  solidi.  Il  tributo  si  applica  per  il  deposito in
discarica dei seguenti rifiuti:
   a)  rifiuti  dei  settori  minerario,  estrattivo,   metallurgico,
edilizio e lapideo;
   b) rifiuti speciali e tossici nocivi;
   c) rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani;
   d) residui e sovvalli.
  2.  Il  tributo dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi
effettua il conferimento,:
   a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
   b) dal gestore di impianti  di  incenerimento  senza  recupero  di
energia.
  3.  Il  tributo  dovuto altresi' da chiunque esercita, ancorche' in
via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva,  fermo  restando
l'obbligo  di bonifica e rimessa in pristino dell'area, e da chiunque
effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva.
  4.  L'utilizzatore  a  qualsiasi  titolo   o,   in   mancanza,   il
proprietario  dei terreni su cui insiste la discarica abusiva, tenuto
in solido agli oneri di bonifica e alla rimessa in pristino dell'area
nonche' al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato
denuncia  di  discarica  abusiva  all'Agenzia  provinciale   per   la
protezione   dell'ambiente  e  la  tutela  del  lavoro,  prima  della
constatazione delle violazioni di legge.